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Cos'è una multa
Il verbale di accertamento di una violazione (chiamato comunemente "multa") è redatto quando si accerta una violazione ad una norma di legge o regolamentare e viene contestata sul posto alla persona che ha commesso la violazione; qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata viene notificata successivamente presso il domicilio e/o la sede legale del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Come si paga
L'interessato, dopo che è stato redatto il verbale, ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata o dalla data della notifica, per il pagamento della multa. Se tale pagamento avviene dopo il sessantesimo giorno l'importo della sanzione raddoppia.
Il pagamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli  postali  utilizzando l'apposito bollettino. Si sottolinea che il bonifico (inteso come pagamento interbancario) non è tra le modalità di pagamento del verbale.
Coordinate bancarie e postali per il pagamento: 
 

  • Ufficio Postale: c.c.p nr. 78057585  intestato a I.C.A. s.r.l. COMUNE DI OSTIGLIA POLIZIA LOCALE 
  •  Modalità di ricorso
    Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l'interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:
     

  • indirizzato al Prefetto di Mantova. Il ricorso può essere presentato al Comune di Ostiglia  settore Polizia Locale oppure direttamente al Prefetto di Mantova a mezzo di lettera raccomandata con a.r. . Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (artt. 203 e 204 del C.d.S.)
  • indirizzato al Giudice di Pace di  Revere, depositandolo presso la cancelleria dello stesso Giudice, ovvero spedendolo al medesimo, mezzo lettera raccomandata con a.r. TENUTO CONTO delle modalità previste dall'art. 212 lett. b della L. 191/2009
  • Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento.